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REGOLAMENTO SUGLI IMPIANTI CALORICI A COMBUSTIONE (RICC)

(del 26 ottobre 2016)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti l’art. 41f della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991, decreta:

Principio e campo di applicazione

  1. Art. 111Gli impianti calorici a combustione, costituiti da aggregato di combustione e impianto di evacuazione dei gas combusti (in seguito: impianti), devono essere oggetto di un regolare controllo visivo e, se necessario, di un’adeguata pulizia allo scopo di prevenire pericolosi malfunzionamenti e/o l’innesco di incendi.
  2. 2Il presente regolamento non si applica agli impianti d’incenerimento di rifiuti solidi urbani e di rifiuti speciali.

Obblighi del proprietario

  1. Art. 21Il proprietario dell’impianto è responsabile del suo buon funzionamento.
  2. 2In particolare egli è tenuto a:
  3. a)predisporre delle corrette condizioni di esercizio;
  4. b)assicurare l’esecuzione dei controlli visivi, della pulizia e della manutenzione conformemente ai disposti di questo regolamento e allo stato della tecnica;
  5. c)consentire alle persone abilitate di accedere all’impianto per l’esecuzione degli interventi richiesti.
  6. 3La regolazione e la manutenzione della fiamma devono essere eseguite da tecnici specializzati.

Controlli visivi e pulizia
a) frequenza

  1. Art. 31I controlli visivi e la pulizia devono essere eseguiti con la frequenza minima stabilita nell’allegato 1.
  2. 2Tale frequenza si riferisce ad un funzionamento non perturbato dell’impianto a combustione, per un tempo di utilizzo ordinario ed in condizioni di insudiciamento normalmente prevedibili.
  3. 3Qualora siano richieste due pulizie all’anno, almeno una deve essere eseguita nel periodo in cui l’impianto è in funzione.

b) spazzacamini abilitati

  1. Art. 41I controlli visivi e la pulizia degli impianti possono essere eseguiti soltanto da imprese di spazzacamino iscritte nell’apposito albo ai sensi della legge sulle imprese artigianali del 24 marzo 2015 (LIA). In tale contesto i lavori devono essere svolti da persone in possesso di un attestato federale di capacità (AFC) di spazzacamino.
  2. 2Per le persone che eseguono materialmente i controlli visivi e la pulizia degli impianti alimentati automaticamente con combustibili solidi, quali ad esempio pellets, trucioli e cippato, è inoltre richiesto il relativo certificato rilasciato dalla Società Cantonale Spazzacamini Ticino (SCST).
  3. 3I controlli visivi e la pulizia degli impianti alimentati a gas sono subordinati, oltre che alle condizioni di cui al capoverso 1, pure al possesso dell’apposito certificato rilasciato dalla Società Svizzera dell’industria del Gas e delle Acque (SSIGA).
  4. 4L’elenco degli spazzacamini in possesso di AFC come pure di quelli abilitati ai sensi dei capoversi 2 e 3, con l’indicazione degli impianti sui quali essi possono operare, è allestito e tenuto a giorno dai Servizi generali del Dipartimento del territorio ed è pubblicato su internet. L’inserimento di un nominativo nell’elenco ha luogo su richiesta dell’interessato e previa presentazione degli attestati e dei certificati richiesti. Ogni cambiamento dev’essere notificato entro il termine di un mese.

c) modalità di esecuzione dei controlli

  1. Art. 51Lo spazzacamino abilitato controlla visivamente il mantenimento del buono stato di pulizia dell’impianto e se del caso procede con la sua pulizia.
  2. 2Qualora riscontrasse delle inosservanze dal profilo della protezione antincendio egli le segnala al proprietario e al municipio.
  3. 3Le acque risultanti dalla pulizia delle caldaie devono essere smaltite come rifiuti speciali conformemente all’ordinanza sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif) oppure devono essere pretrattate; in tal caso il loro scarico nella canalizzazione pubblica può avvenire solo previa autorizzazione della Sezione protezione aria, acqua e suolo (SPAAS).
  4. 4Per lo smaltimento dei rifiuti speciali o altri rifiuti soggetti a controllo conformemente ai disposti dell’OTRif deve essere richiesta l’assegnazione di un numero di esercizio VEVA alla SPAAS.
  5. 5Al termine di ogni intervento lo spazzacamino è tenuto ad inserire la relativa attestazione nell’apposito registro di controllo accessibile su internet e gestito dalla SCST.

d) tariffa

  1. Art. 61Per le prestazioni dello spazzacamino la tariffa massima applicabile è stabilita nell’allegato 2

Compiti dei municipi

  1. Art. 71Il municipio vigila sulla corretta esecuzione dei controlli visivi e della pulizia degli impianti accedendo al registro di controllo di cui all’art. 5 cpv. 5.
  2. 2Qualora, malgrado richiamo, il proprietario di un impianto non si attenesse agli obblighi di cui all’art. 2, il municipio gli ordina l’esecuzione dei necessari provvedimenti di controllo e pulizia.
  3. 3Restano riservate le ulteriori competenze del municipio stabilite dalla legislazione edilizia.

Norma transitoria

  1. Art. 8Gli spazzacamini già attivi al momento dell’entrata in vigore di questo regolamento devono inoltrare la richiesta di cui all’art. 4 cpv. 4, corredata dei certificati, entro un anno dall’entrata in vigore del presente regolamento.

Disposizioni finali

  1. Art. 91Il regolamento concernente la pulizia periodica degli impianti calorici a combustione dell’11 settembre 2013 è abrogato.
  2. 2Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° gennaio 2017.

Pubblicato nel BU 433/2016