REGOLAMENTO SUGLI IMPIANTI CALORICI A COMBUSTIONE (RICC)
(del 26 ottobre 2016)
IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
visti l’art. 41f della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991, decreta:
Principio e campo di applicazione
- Art. 111Gli impianti calorici a combustione, costituiti da aggregato di combustione e impianto di evacuazione dei gas combusti (in seguito: impianti), devono essere oggetto di un regolare controllo visivo e, se necessario, di un’adeguata pulizia allo scopo di prevenire pericolosi malfunzionamenti e/o l’innesco di incendi.
- 2Il presente regolamento non si applica agli impianti d’incenerimento di rifiuti solidi urbani e di rifiuti speciali.
Obblighi del proprietario
- Art. 21Il proprietario dell’impianto è responsabile del suo buon funzionamento.
- 2In particolare egli è tenuto a:
- a)predisporre delle corrette condizioni di esercizio;
- b)assicurare l’esecuzione dei controlli visivi, della pulizia e della manutenzione conformemente ai disposti di questo regolamento e allo stato della tecnica;
- c)consentire alle persone abilitate di accedere all’impianto per l’esecuzione degli interventi richiesti.
- 3La regolazione e la manutenzione della fiamma devono essere eseguite da tecnici specializzati.
Controlli visivi e pulizia
a) frequenza
- Art. 31I controlli visivi e la pulizia devono essere eseguiti con la frequenza minima stabilita nell’allegato 1.
- 2Tale frequenza si riferisce ad un funzionamento non perturbato dell’impianto a combustione, per un tempo di utilizzo ordinario ed in condizioni di insudiciamento normalmente prevedibili.
- 3Qualora siano richieste due pulizie all’anno, almeno una deve essere eseguita nel periodo in cui l’impianto è in funzione.
b) spazzacamini abilitati
- Art. 41I controlli visivi e la pulizia degli impianti possono essere eseguiti soltanto da imprese di spazzacamino iscritte nell’apposito albo ai sensi della legge sulle imprese artigianali del 24 marzo 2015 (LIA). In tale contesto i lavori devono essere svolti da persone in possesso di un attestato federale di capacità (AFC) di spazzacamino.
- 2Per le persone che eseguono materialmente i controlli visivi e la pulizia degli impianti alimentati automaticamente con combustibili solidi, quali ad esempio pellets, trucioli e cippato, è inoltre richiesto il relativo certificato rilasciato dalla Società Cantonale Spazzacamini Ticino (SCST).
- 3I controlli visivi e la pulizia degli impianti alimentati a gas sono subordinati, oltre che alle condizioni di cui al capoverso 1, pure al possesso dell’apposito certificato rilasciato dalla Società Svizzera dell’industria del Gas e delle Acque (SSIGA).
- 4L’elenco degli spazzacamini in possesso di AFC come pure di quelli abilitati ai sensi dei capoversi 2 e 3, con l’indicazione degli impianti sui quali essi possono operare, è allestito e tenuto a giorno dai Servizi generali del Dipartimento del territorio ed è pubblicato su internet. L’inserimento di un nominativo nell’elenco ha luogo su richiesta dell’interessato e previa presentazione degli attestati e dei certificati richiesti. Ogni cambiamento dev’essere notificato entro il termine di un mese.
c) modalità di esecuzione dei controlli
- Art. 51Lo spazzacamino abilitato controlla visivamente il mantenimento del buono stato di pulizia dell’impianto e se del caso procede con la sua pulizia.
- 2Qualora riscontrasse delle inosservanze dal profilo della protezione antincendio egli le segnala al proprietario e al municipio.
- 3Le acque risultanti dalla pulizia delle caldaie devono essere smaltite come rifiuti speciali conformemente all’ordinanza sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif) oppure devono essere pretrattate; in tal caso il loro scarico nella canalizzazione pubblica può avvenire solo previa autorizzazione della Sezione protezione aria, acqua e suolo (SPAAS).
- 4Per lo smaltimento dei rifiuti speciali o altri rifiuti soggetti a controllo conformemente ai disposti dell’OTRif deve essere richiesta l’assegnazione di un numero di esercizio VEVA alla SPAAS.
- 5Al termine di ogni intervento lo spazzacamino è tenuto ad inserire la relativa attestazione nell’apposito registro di controllo accessibile su internet e gestito dalla SCST.
d) tariffa
- Art. 61Per le prestazioni dello spazzacamino la tariffa massima applicabile è stabilita nell’allegato 2
Compiti dei municipi
- Art. 71Il municipio vigila sulla corretta esecuzione dei controlli visivi e della pulizia degli impianti accedendo al registro di controllo di cui all’art. 5 cpv. 5.
- 2Qualora, malgrado richiamo, il proprietario di un impianto non si attenesse agli obblighi di cui all’art. 2, il municipio gli ordina l’esecuzione dei necessari provvedimenti di controllo e pulizia.
- 3Restano riservate le ulteriori competenze del municipio stabilite dalla legislazione edilizia.
Norma transitoria
- Art. 8Gli spazzacamini già attivi al momento dell’entrata in vigore di questo regolamento devono inoltrare la richiesta di cui all’art. 4 cpv. 4, corredata dei certificati, entro un anno dall’entrata in vigore del presente regolamento.
Disposizioni finali
- Art. 91Il regolamento concernente la pulizia periodica degli impianti calorici a combustione dell’11 settembre 2013 è abrogato.
- 2Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° gennaio 2017.
Pubblicato nel BU 433/2016