FORMAZIONE

Ordinanza dell’UFFT sulla formazione professionale di base

Spazzacamino con attestato federale di capacità (AFC)

(del 28 settembre 2010)

L’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT), di concerto con la Segreteria di Stato dell’economia (SECO),

visto l’articolo 19 della legge del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale (LFPr); visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 20032 sulla formazione professionale (OFPr); visto l’articolo 4 capoverso 4 dell’ordinanza del 28 settembre 20073 sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5), ordina:

Sezione 1: Oggetto e durata

  1. Art. 1Profilo professionale
  2. Gli spazzacamini di livello AFC svolgono, in particolare, le seguenti attività e si contraddistinguono per i seguenti comportamenti:
  3. a.garantiscono il funzionamento ineccepibile di impianti di riscaldamento e controllano e puliscono impianti di riscaldamento a gas, legna e olio. Misu- rano le emissioni di impianti di combustione a gas e a olio. Verificano che gli impianti di combustione a legna rispettino le prescrizioni edili e in mate- ria di igiene dell’aria e che gli impianti di riscaldamento e gli impianti tecni- ci di aerazione rispettino le prescrizioni in materia di prevenzione degli incendi. Assicurano che gli impianti di riscaldamento funzionino in modo energeticamente efficiente e nel rispetto dell’ambiente;
  4. b.lavorano in modo autonomo e competente, sono versati per i lavori tecnici e pratici e si interessano di compiti relativi all’organizzazione e alla pianifica- zione del lavoro. Sono flessibili e attenti alle esigenze dei clienti. Offrono consulenza specializzata ai clienti in materia di energia, in particolare per il risanamento e la sostituzione di impianti di riscaldamento;
  5. c.sono capaci di risolvere problemi e svolgere compiti con un approccio glo- bale e pragmatico e di assumersi in modo responsabile compiti gestionali commisurati.
  1. Art. 2Durata e inizio
  2. 1 La formazione professionale di base dura tre anni.
  3. 2 L’inizio della formazione professionale di base segue il calendario scolastico della relativa scuola professionale.

Sezione 2: Obiettivi ed esigenze

  1. Art. 3Competenze operative
  2. 1 Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative agli articoli 4–6.
  3. 2Tali obiettivi ed esigenze valgono per tutti i luoghi di formazione.
  1. Art. 4Competenza professionale
  2. La competenza professionale comprende conoscenze e capacità nei seguenti ambiti:
  3. a.controllo e pulizia di impianti tecnici di aerazione e termo-tecnici;
  4. b.controlli di impianti termo-tecnici secondo le prescrizioni legali;
  5. c.consulenza alla clientela ed eliminazione guasti;
  6. d.organizzazione del lavoro, sicurezza sul lavoro, protezione della salute e protezione dell’ambiente in ambito aziendale.
  1. Art. 5Competenza metodologica
  2. La competenza metodologica comprende conoscenze e capacità nei seguenti ambiti:
  3. a.tecniche di lavoro e risoluzione di problemi;
  4. b.approccio reticolare, orientato ai processi, a livello teorico e operativo;
  5. c.strategie d’informazione e di comunicazione;
  6. d.metodi di consulenza;
  7. e.modo di operare economico;
  8. f.strategie d’apprendimento;
  9. g.comportamento rispettoso dell’ambiente.
  1. Art. 6Competenza sociale e personale
  2. La competenza sociale e personale comprende conoscenze e capacità nei seguenti ambiti:
  3. a.autonomia e senso di responsabilità;
  4. b.apprendimento permanente;
  5. c.capacità di gestire i conflitti;
  6. d.capacità di lavorare in gruppo;
  7. e.forme comportamentali;
  8. f.accuratezza;
  9. g.discrezione;
  10. h.capacità di lavorare sotto pressione;
  11. i.apertura alle novità.

Sezione 3: Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente

  1. Art. 7Competenza sociale e personale
  2. 1All’inizio e nel corso della formazione, gli operatori forniscono e spiegano perio- dicamente alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente.
  3. 2Dette prescrizioni e raccomandazioni vengono fornite in tutti i luoghi di formazio- ne e considerate ai fini delle procedure di qualificazione.
  4. 3In deroga all’articolo 4 capoverso 1 OLL 5 è ammesso l’impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività qui di seguito elencate:
    1. a.lavori che comportano un notevole pericolo d’incendio, di esplosione, d’infortunio, di malattia o d’intossicazione;
    2. b.l’utilizzo e la manutenzione di impianti aziendali come le macchine e gli impianti di depurazione delle acque e la manipolazione di strumenti che comportano un pericolo d’infortunio che presumibilmente i giovani, per mancanza di sicurezza o per scarsa esperienza o formazione, non possono individuare o prevenire;
  5. 4 Tale deroga presuppone una formazione, istruzioni e sorveglianza maggiori, ade- guate al più elevato pericolo d’infortunio; esse devono riflettersi negli obiettivi di valutazione concernenti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute riportati nel piano di formazione.

Sezione 4: Parti svolte dai luoghi di formazione e lingua d’insegnamento

  1. Art. 8Parti svolte dai luoghi di formazione
  2. 1La formazione professionale pratica si svolge in media su quattro giorni alla setti- mana per tutta la durata della formazione professionale di base.
  3. 2L’insegnamento scolastico obbligatorio comprende 1080 lezioni. Di queste, 120 sono dedicate all’insegnamento dello sport.
  4. 3I corsi interaziendali hanno una durata complessiva minima di 20 e massima di 28 giornate di otto ore. Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non si svolgono corsi interaziendali.
  1. Art. 9Lingua d’insegnamento
  2. 1La lingua d’insegnamento è di norma la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale.
  3. 2È raccomandato l’insegnamento bilingue nella lingua nazionale locale e in un’altra lingua nazionale o in inglese.
  4. 3I Cantoni possono autorizzare altre lingue d’insegnamento.

Sezione 5: Piano di formazione e cultura generale

  1. Art. 8Piano di formazione
  2. 1Al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza sarà disponibile un piano di formazione, redatto dalla competente organizzazione del mondo del lavoro e approvato dall’UFFT.
  3. 2Il piano di formazione specifica le competenze operative di cui agli articoli 4–6 come segue:
    1. a.spiega la loro rilevanza per la formazione professionale di base;
    2. b.definisce il tipo di comportamento atteso in determinate situazioni operative sul posto di lavoro;
    3. c.precisa le competenze operative mediante obiettivi di valutazione concreti;
    4. d.rapporta coerentemente le competenze operative alle procedure di qualifica- zione, di cui precisa le modalità.
  4. 3Il piano di formazione stabilisce inoltre:
    1. a.la struttura curricolare della formazione professionale di base;
    2. b.l’organizzazione dei corsi interaziendali e la loro ripartizione sulla durata della formazione di base;
    3. c.le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente.
  5. 4Al piano di formazione è allegato l’elenco della documentazione concernente l’attuazione della formazione professionale di base con indicazione di titolo, data e centro di distribuzione.
  1. Art. 11Cultura generale
  2. Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l’ordinanza dell’UFFT del 27 aprile 20064 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

Sezione 6: Requisiti per gli operatori della formazione di base organizzata dall’azienda

  1. Art. 12Requisiti professionali minimi richiesti ai formatori
  2. I requisiti professionali minimi ai sensi dell’articolo 44 capoverso 1 lettere a e b OFPr sono soddisfatti se il formatore possiede una delle seguenti qualifiche:
  3. a.attestato federale di capacità di spazzacamino con almeno due anni di espe- rienza professionale nel campo d’insegnamento;
  4. b.attestato federale di capacità di spazzacamino qualificato con almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
  5. c.attestato federale di capacità di una professione affine con le necessarie conoscenze professionali nel campo di attività dello spazzacamino AFC e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
  6. d.titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente;
  7. e.diploma di una scuola universitaria professionale in ambito pertinente e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento.
  1. Art. 13Numero massimo di persone in formazione
  2. 1Una persona in formazione può svolgere il tirocinio in un’azienda se:
    1. a.vi è occupato al 100 per cento un formatore qualificato; oppure
    2. b.vi sono occupati due formatori qualificati, ciascuno almeno al 60 per cento.
  3. 2Quando una persona arriva all’ultimo anno della formazione professionale di base, un’altra persona in formazione può iniziare il tirocinio.
  4. 3Per ogni altro specialista occupato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più occupati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.
  5. 4È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità nel campo della persona in formazione o chi dispone di una qualifica equivalente.
  6. 5In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare il superamento del numero massimo di persone in formazione nelle aziende di tirocinio che da più anni svolgo- no la loro funzione di formazione con un successo superiore alla media.

Sezione 7: Documentazione dell’apprendimento e delle prestazioni

  1. Art. 14Formazione in azienda
  2. 1La persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento, in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti, le capacità acquisite e le esperienze fatte in azienda.
  3. 2Il formatore controlla e firma tale documentazione una volta al trimestre. La discu- te con la persona in formazione almeno una volta al trimestre.
  4. 3Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione.
  1. Art. 15Formazione scolastica e formazione di base organizzata dalla scuola
  2. Gli operatori della formazione scolastica e della formazione di base organizzata dalla scuola documentano le prestazioni delle persone in formazione nelle materie insegnate e consegnano loro una pagella alla fine di ogni semestre.

Sezione 8: Procedure di qualificazione

  1. Art. 16Ammissione
  2. È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha assolto la formazione professio- nale di base:
  3. a.secondo le disposizioni della presente ordinanza;
  4. b.in un istituto di formazione autorizzato dal Cantone; o
  5. c.al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se
    1. 1ha maturato l’esperienza professionale di cui all’articolo 32 OFPr;
    2. 2di tale esperienza professionale ha svolto almeno tre anni nel campo dello spazzacamino AFC;
    3. 3rende verosimile il possesso dei requisiti per l’esame finale (art. 19).
  1. Art. 17Oggetto
  2. Nelle procedure di qualificazione si deve dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui agli articoli 4–6.
  1. Art. 18Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale
  2. 1Nella procedura di qualificazione con esame finale vengono esaminati i campi di qualificazione sotto elencati nel modo seguente:
    1. a.«lavoro pratico», sotto forma di lavoro pratico prestabilito della durata da 16 a 20 ore. L’esame ha luogo verso la fine della formazione professionale di base. La persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolge- re le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione. È ammessa come ausilio la consultazione della documentazione dell’apprendimento e dei corsi interaziendali;
    2. b.«conoscenze professionali», della durata di tre ore. L’esame ha luogo verso la fine della formazione professionale di base. L’esame è scritto oppure sia scritto sia orale. Se si svolge un esame orale, la durata massima è di un’ora;
    3. c.«cultura generale». Per questo campo di qualificazione fa stato l’ordinanza dell’UFFT del 27 aprile 20065 sulle prescrizioni minime in materia di cultu- ra generale nella formazione professionale di base.
  3. 2 Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d’esame.
  1. Art. 19Superamento dell’esame finale, calcolo e ponderazione delle note
  2. 1La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:
    1. a.per il campo di qualificazione «lavoro pratico» viene attribuito il 4 o una nota superiore; e
    2. b.la media tra le note del campo di qualificazione «conoscenze professionali» e la nota relativa all’insegnamento professionale raggiunge o supera il 4; e
    3. c.la nota complessiva raggiunge o supera il 4.
  3. 2La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell’esame finale nonché della nota ponderata relativa all’insegnamento professionale.
  4. 3Per nota relativa all’insegnamento professionale si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto di tutte le note semestrali relative all’insegnamento profes- sionale.
  5. 4Per il calcolo della nota complessiva valgono le note sotto elencate con la seguente ponderazione:
    1. a.lavoro pratico: 50 per cento;
    2. b.conoscenze professionali: 15 per cento;
    3. c.cultura generale: 20 per cento;
    4. d.nota relativa all’insegnamento professionale: 15 per cento.
  1. Art. 20Ripetizioni
  2. 1La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall’articolo 33 OFPr. Qualora debba essere ripetuto un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.
  3. 2Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente la scuola professio- nale, resta valida la nota relativa all’insegnamento professionale conseguita in pre- cedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento professionale, per il calcolo della nota relativa all’insegnamento professionale fanno stato solo le nuove note.
  1. Art. 21Caso particolare
  2. 1Per le persone che hanno assolto la formazione al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato e che hanno sostenuto l’esame finale secondo la presente ordinanza, viene meno la nota relativa all’insegnamento professionale.
  3. 2 Per il calcolo della nota complessiva valgono le note sotto elencate con la seguente ponderazione:
    1. a.lavoro pratico: 50 per cento;
    2. b.conoscenze professionali: 30 per cento;
    3. c.cultura generale: 20 per cento.

Sezione 9: Attestazioni e titolo

  1. Art. 22
  2. 1Chi ha superato una procedura di qualificazione consegue l’attestato federale di capacità (AFC).
  3. 2L’attestato federale di capacità conferisce al titolare il diritto di avvalersi della designazione legalmente protetta di «spazzacamino AFC».
  4. 3Se l’attestato federale di capacità è stato conseguito mediante procedura di qualifi- cazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate:
    1. a.la nota complessiva;
    2. b.le note di ogni campo di qualificazione dell’esame finale e, fatto salvo l’articolo 21 capoverso 1, la nota relativa all’insegnamento professionale.

Sezione 10: Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità

  1. Art. 23
  2. 1La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità ha la seguente composizione:
    1. a.da cinque a sette rappresentanti dell’Associazione Svizzera dei Maestri Spazzacamini (ASMS);
    2. b.un rappresentante dei lavoratori;
    3. c.un rappresentante dei docenti di materie professionali;
    4. d.almeno un rappresentante, rispettivamente, della Confederazione e dei Cantoni.
  3. 2Le regioni linguistiche devono essere adeguatamente rappresentate.
  4. 3La Commissione si autocostituisce.
  5. 4La Commissione ha i seguenti compiti:
    1. a.adegua costantemente, ma almeno ogni cinque anni, il piano di formazione di cui all’articolo 10 agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didat- tici. A tal fine tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della for- mazione professionale di base. Gli adeguamenti devono essere approvati dai rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni e convalidati dall’UFFT;
    2. b.richiede all’UFFT modifiche della presente ordinanza, qualora gli sviluppi osservati interessino disposizioni della stessa, segnatamente le competenze operative di cui agli articoli 4–6.

Sezione 11: Disposizioni finali

  1. Art. 24Diritto previgente: abrogazione
  2. 1Sono abrogati:
    1. a.il regolamento del 27 febbraio 20026 concernente il tirocinio e l’esame finale di tirocinio per spazzacamini;
    2. b.il programma del 27 febbraio 20027 per l’insegnamento professionale degli spazzacamini;
  3. 2 L’approvazione del regolamento del 10 settembre 2002 concernente i corsi d’intro- duzione per spazzacamini è revocata.
  1. Art. 25Disposizioni transitorie
  2. 1Le persone che hanno iniziato la formazione di spazzacamino prima del 1o gennaio 2011. la portano a termine in base al diritto anteriore.
  3. 2Chi ripete l’esame finale di tirocinio per spazzacamini qualificati entro il 31 dicem- bre 2015. viene valutato, su richiesta, in base al diritto anteriore.
  1. Art. 26Entrata in vigore
  2. 1La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2011.
  3. 2Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. da 16 a 22) entrano in vigore il 1° gennaio 2014.

28 settembre 2010