Ordinanza dell’UFFT sulla formazione professionale di base
Spazzacamino con attestato federale di capacità (AFC)
(del 28 settembre 2010)
L’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT), di concerto con la Segreteria di Stato dell’economia (SECO),
visto l’articolo 19 della legge del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale (LFPr); visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 20032 sulla formazione professionale (OFPr); visto l’articolo 4 capoverso 4 dell’ordinanza del 28 settembre 20073 sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5), ordina:
Sezione 1: Oggetto e durata
- Art. 1Profilo professionale
- Gli spazzacamini di livello AFC svolgono, in particolare, le seguenti attività e si contraddistinguono per i seguenti comportamenti:
- a.garantiscono il funzionamento ineccepibile di impianti di riscaldamento e controllano e puliscono impianti di riscaldamento a gas, legna e olio. Misu- rano le emissioni di impianti di combustione a gas e a olio. Verificano che gli impianti di combustione a legna rispettino le prescrizioni edili e in mate- ria di igiene dell’aria e che gli impianti di riscaldamento e gli impianti tecni- ci di aerazione rispettino le prescrizioni in materia di prevenzione degli incendi. Assicurano che gli impianti di riscaldamento funzionino in modo energeticamente efficiente e nel rispetto dell’ambiente;
- b.lavorano in modo autonomo e competente, sono versati per i lavori tecnici e pratici e si interessano di compiti relativi all’organizzazione e alla pianifica- zione del lavoro. Sono flessibili e attenti alle esigenze dei clienti. Offrono consulenza specializzata ai clienti in materia di energia, in particolare per il risanamento e la sostituzione di impianti di riscaldamento;
- c.sono capaci di risolvere problemi e svolgere compiti con un approccio glo- bale e pragmatico e di assumersi in modo responsabile compiti gestionali commisurati.
- Art. 2Durata e inizio
- 1 La formazione professionale di base dura tre anni.
- 2 L’inizio della formazione professionale di base segue il calendario scolastico della relativa scuola professionale.
Sezione 2: Obiettivi ed esigenze
- Art. 3Competenze operative
- 1 Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative agli articoli 4–6.
- 2Tali obiettivi ed esigenze valgono per tutti i luoghi di formazione.
- Art. 4Competenza professionale
- La competenza professionale comprende conoscenze e capacità nei seguenti ambiti:
- a.controllo e pulizia di impianti tecnici di aerazione e termo-tecnici;
- b.controlli di impianti termo-tecnici secondo le prescrizioni legali;
- c.consulenza alla clientela ed eliminazione guasti;
- d.organizzazione del lavoro, sicurezza sul lavoro, protezione della salute e protezione dell’ambiente in ambito aziendale.
- Art. 5Competenza metodologica
- La competenza metodologica comprende conoscenze e capacità nei seguenti ambiti:
- a.tecniche di lavoro e risoluzione di problemi;
- b.approccio reticolare, orientato ai processi, a livello teorico e operativo;
- c.strategie d’informazione e di comunicazione;
- d.metodi di consulenza;
- e.modo di operare economico;
- f.strategie d’apprendimento;
- g.comportamento rispettoso dell’ambiente.
- Art. 6Competenza sociale e personale
- La competenza sociale e personale comprende conoscenze e capacità nei seguenti ambiti:
- a.autonomia e senso di responsabilità;
- b.apprendimento permanente;
- c.capacità di gestire i conflitti;
- d.capacità di lavorare in gruppo;
- e.forme comportamentali;
- f.accuratezza;
- g.discrezione;
- h.capacità di lavorare sotto pressione;
- i.apertura alle novità.
Sezione 3: Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente
- Art. 7Competenza sociale e personale
- 1All’inizio e nel corso della formazione, gli operatori forniscono e spiegano perio- dicamente alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente.
- 2Dette prescrizioni e raccomandazioni vengono fornite in tutti i luoghi di formazio- ne e considerate ai fini delle procedure di qualificazione.
- 3In deroga all’articolo 4 capoverso 1 OLL 5 è ammesso l’impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività qui di seguito elencate:
- a.lavori che comportano un notevole pericolo d’incendio, di esplosione, d’infortunio, di malattia o d’intossicazione;
- b.l’utilizzo e la manutenzione di impianti aziendali come le macchine e gli impianti di depurazione delle acque e la manipolazione di strumenti che comportano un pericolo d’infortunio che presumibilmente i giovani, per mancanza di sicurezza o per scarsa esperienza o formazione, non possono individuare o prevenire;
- 4 Tale deroga presuppone una formazione, istruzioni e sorveglianza maggiori, ade- guate al più elevato pericolo d’infortunio; esse devono riflettersi negli obiettivi di valutazione concernenti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute riportati nel piano di formazione.
Sezione 4: Parti svolte dai luoghi di formazione e lingua d’insegnamento
- Art. 8Parti svolte dai luoghi di formazione
- 1La formazione professionale pratica si svolge in media su quattro giorni alla setti- mana per tutta la durata della formazione professionale di base.
- 2L’insegnamento scolastico obbligatorio comprende 1080 lezioni. Di queste, 120 sono dedicate all’insegnamento dello sport.
- 3I corsi interaziendali hanno una durata complessiva minima di 20 e massima di 28 giornate di otto ore. Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non si svolgono corsi interaziendali.
- Art. 9Lingua d’insegnamento
- 1La lingua d’insegnamento è di norma la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale.
- 2È raccomandato l’insegnamento bilingue nella lingua nazionale locale e in un’altra lingua nazionale o in inglese.
- 3I Cantoni possono autorizzare altre lingue d’insegnamento.
Sezione 5: Piano di formazione e cultura generale
- Art. 8Piano di formazione
- 1Al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza sarà disponibile un piano di formazione, redatto dalla competente organizzazione del mondo del lavoro e approvato dall’UFFT.
- 2Il piano di formazione specifica le competenze operative di cui agli articoli 4–6 come segue:
- a.spiega la loro rilevanza per la formazione professionale di base;
- b.definisce il tipo di comportamento atteso in determinate situazioni operative sul posto di lavoro;
- c.precisa le competenze operative mediante obiettivi di valutazione concreti;
- d.rapporta coerentemente le competenze operative alle procedure di qualifica- zione, di cui precisa le modalità.
- 3Il piano di formazione stabilisce inoltre:
- a.la struttura curricolare della formazione professionale di base;
- b.l’organizzazione dei corsi interaziendali e la loro ripartizione sulla durata della formazione di base;
- c.le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente.
- 4Al piano di formazione è allegato l’elenco della documentazione concernente l’attuazione della formazione professionale di base con indicazione di titolo, data e centro di distribuzione.
- Art. 11Cultura generale
- Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l’ordinanza dell’UFFT del 27 aprile 20064 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.
Sezione 6: Requisiti per gli operatori della formazione di base organizzata dall’azienda
- Art. 12Requisiti professionali minimi richiesti ai formatori
- I requisiti professionali minimi ai sensi dell’articolo 44 capoverso 1 lettere a e b OFPr sono soddisfatti se il formatore possiede una delle seguenti qualifiche:
- a.attestato federale di capacità di spazzacamino con almeno due anni di espe- rienza professionale nel campo d’insegnamento;
- b.attestato federale di capacità di spazzacamino qualificato con almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
- c.attestato federale di capacità di una professione affine con le necessarie conoscenze professionali nel campo di attività dello spazzacamino AFC e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
- d.titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente;
- e.diploma di una scuola universitaria professionale in ambito pertinente e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento.
- Art. 13Numero massimo di persone in formazione
- 1Una persona in formazione può svolgere il tirocinio in un’azienda se:
- a.vi è occupato al 100 per cento un formatore qualificato; oppure
- b.vi sono occupati due formatori qualificati, ciascuno almeno al 60 per cento.
- 2Quando una persona arriva all’ultimo anno della formazione professionale di base, un’altra persona in formazione può iniziare il tirocinio.
- 3Per ogni altro specialista occupato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più occupati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.
- 4È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità nel campo della persona in formazione o chi dispone di una qualifica equivalente.
- 5In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare il superamento del numero massimo di persone in formazione nelle aziende di tirocinio che da più anni svolgo- no la loro funzione di formazione con un successo superiore alla media.
Sezione 7: Documentazione dell’apprendimento e delle prestazioni
- Art. 14Formazione in azienda
- 1La persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento, in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti, le capacità acquisite e le esperienze fatte in azienda.
- 2Il formatore controlla e firma tale documentazione una volta al trimestre. La discu- te con la persona in formazione almeno una volta al trimestre.
- 3Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione.
- Art. 15Formazione scolastica e formazione di base organizzata dalla scuola
- Gli operatori della formazione scolastica e della formazione di base organizzata dalla scuola documentano le prestazioni delle persone in formazione nelle materie insegnate e consegnano loro una pagella alla fine di ogni semestre.
Sezione 8: Procedure di qualificazione
- Art. 16Ammissione
- È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha assolto la formazione professio- nale di base:
- a.secondo le disposizioni della presente ordinanza;
- b.in un istituto di formazione autorizzato dal Cantone; o
- c.al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se
- 1ha maturato l’esperienza professionale di cui all’articolo 32 OFPr;
- 2di tale esperienza professionale ha svolto almeno tre anni nel campo dello spazzacamino AFC;
- 3rende verosimile il possesso dei requisiti per l’esame finale (art. 19).
- Art. 17Oggetto
- Nelle procedure di qualificazione si deve dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui agli articoli 4–6.
- Art. 18Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale
- 1Nella procedura di qualificazione con esame finale vengono esaminati i campi di qualificazione sotto elencati nel modo seguente:
- a.«lavoro pratico», sotto forma di lavoro pratico prestabilito della durata da 16 a 20 ore. L’esame ha luogo verso la fine della formazione professionale di base. La persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolge- re le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione. È ammessa come ausilio la consultazione della documentazione dell’apprendimento e dei corsi interaziendali;
- b.«conoscenze professionali», della durata di tre ore. L’esame ha luogo verso la fine della formazione professionale di base. L’esame è scritto oppure sia scritto sia orale. Se si svolge un esame orale, la durata massima è di un’ora;
- c.«cultura generale». Per questo campo di qualificazione fa stato l’ordinanza dell’UFFT del 27 aprile 20065 sulle prescrizioni minime in materia di cultu- ra generale nella formazione professionale di base.
- 2 Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d’esame.
- Art. 19Superamento dell’esame finale, calcolo e ponderazione delle note
- 1La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:
- a.per il campo di qualificazione «lavoro pratico» viene attribuito il 4 o una nota superiore; e
- b.la media tra le note del campo di qualificazione «conoscenze professionali» e la nota relativa all’insegnamento professionale raggiunge o supera il 4; e
- c.la nota complessiva raggiunge o supera il 4.
- 2La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell’esame finale nonché della nota ponderata relativa all’insegnamento professionale.
- 3Per nota relativa all’insegnamento professionale si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto di tutte le note semestrali relative all’insegnamento profes- sionale.
- 4Per il calcolo della nota complessiva valgono le note sotto elencate con la seguente ponderazione:
- a.lavoro pratico: 50 per cento;
- b.conoscenze professionali: 15 per cento;
- c.cultura generale: 20 per cento;
- d.nota relativa all’insegnamento professionale: 15 per cento.
- Art. 20Ripetizioni
- 1La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall’articolo 33 OFPr. Qualora debba essere ripetuto un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.
- 2Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente la scuola professio- nale, resta valida la nota relativa all’insegnamento professionale conseguita in pre- cedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento professionale, per il calcolo della nota relativa all’insegnamento professionale fanno stato solo le nuove note.
- Art. 21Caso particolare
- 1Per le persone che hanno assolto la formazione al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato e che hanno sostenuto l’esame finale secondo la presente ordinanza, viene meno la nota relativa all’insegnamento professionale.
- 2 Per il calcolo della nota complessiva valgono le note sotto elencate con la seguente ponderazione:
- a.lavoro pratico: 50 per cento;
- b.conoscenze professionali: 30 per cento;
- c.cultura generale: 20 per cento.
Sezione 9: Attestazioni e titolo
- Art. 22
- 1Chi ha superato una procedura di qualificazione consegue l’attestato federale di capacità (AFC).
- 2L’attestato federale di capacità conferisce al titolare il diritto di avvalersi della designazione legalmente protetta di «spazzacamino AFC».
- 3Se l’attestato federale di capacità è stato conseguito mediante procedura di qualifi- cazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate:
- a.la nota complessiva;
- b.le note di ogni campo di qualificazione dell’esame finale e, fatto salvo l’articolo 21 capoverso 1, la nota relativa all’insegnamento professionale.
Sezione 10: Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità
- Art. 23
- 1La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità ha la seguente composizione:
- a.da cinque a sette rappresentanti dell’Associazione Svizzera dei Maestri Spazzacamini (ASMS);
- b.un rappresentante dei lavoratori;
- c.un rappresentante dei docenti di materie professionali;
- d.almeno un rappresentante, rispettivamente, della Confederazione e dei Cantoni.
- 2Le regioni linguistiche devono essere adeguatamente rappresentate.
- 3La Commissione si autocostituisce.
- 4La Commissione ha i seguenti compiti:
- a.adegua costantemente, ma almeno ogni cinque anni, il piano di formazione di cui all’articolo 10 agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didat- tici. A tal fine tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della for- mazione professionale di base. Gli adeguamenti devono essere approvati dai rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni e convalidati dall’UFFT;
- b.richiede all’UFFT modifiche della presente ordinanza, qualora gli sviluppi osservati interessino disposizioni della stessa, segnatamente le competenze operative di cui agli articoli 4–6.
Sezione 11: Disposizioni finali
- Art. 24Diritto previgente: abrogazione
- 1Sono abrogati:
- a.il regolamento del 27 febbraio 20026 concernente il tirocinio e l’esame finale di tirocinio per spazzacamini;
- b.il programma del 27 febbraio 20027 per l’insegnamento professionale degli spazzacamini;
- 2 L’approvazione del regolamento del 10 settembre 2002 concernente i corsi d’intro- duzione per spazzacamini è revocata.
- Art. 25Disposizioni transitorie
- 1Le persone che hanno iniziato la formazione di spazzacamino prima del 1o gennaio 2011. la portano a termine in base al diritto anteriore.
- 2Chi ripete l’esame finale di tirocinio per spazzacamini qualificati entro il 31 dicem- bre 2015. viene valutato, su richiesta, in base al diritto anteriore.
- Art. 26Entrata in vigore
- 1La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2011.
- 2Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. da 16 a 22) entrano in vigore il 1° gennaio 2014.
28 settembre 2010